In merito agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche - introdotti dall’art. 1, commi 124-129, Legge n. 124/2017, il legislatore è intervenuto con l’emanazione dell’art. 35 del D.L. 34 del 30/04/2019 (cd. “Decreto Crescita”), che ha sostituito integralmente tutti i commi, modificando decisamente la disciplina, mediante la riformulazione dell’ambito oggettivo, ambito soggettivo, modalità, tempi e sanzioni dei nuovi obblighi.
Una delle modifiche apportate riguarda lo slittamento del termine entro cui i soggetti debbano adempiere all’obbligo di trasparenza, che la disciplina precedente fissava al 28 febbraio e che ora è previsto al 30 giugno di ogni anno.
I soggetti coinvolti sono quelli appartenenti ai gruppi di Associazioni, Fondazioni, ONLUS, Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286
e c), Imprese, private o pubbliche, individuali o collettive (comprese le società cooperative), che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C. o comunque non tenute alla redazione della nota integrativa (es. società di persone; e società che redigono il bilancio micro ex art. 2435-ter C.C.). È ancora in dubbio se tra le categorie previste siano annoverate anche le imprese agricole di cui all’art. 2195, c.c..
Con il decreto mille proroghe 2022 slitta nuovamente l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione degli aiuti di Stato sul sito internet aziendale.
Il rinvio porta la data di decorrenza della disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 1, comma 125-ter della legge n. 124/2017 al 1° luglio 2022.
La data di decorrenza delle sanzioni in caso di omessa pubblicazione degli aiuti percepiti nel corso del 2020 era già stata rinviata al 1° gennaio 2022 in sede di conversione del decreto Riaperture.