Relativamente al Decreto-lecce n.21/2022, entrato in vigore ieri, vi segnaliamo alcune novità così riassumibili:
Art. 2: esenzione fiscale per tutto il 2022 fino ad un importo massimo di 200 € per lavoratore, dei buoni benzina (o bonus carburante o analoghi titoli) ceduti a titolo gratuito dalle imprese private ai propri dipendenti.
Art. 11: NUOVE CONCESSIONI PER AMMORTIZZATORI SOCIALI, finalizzate a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica e rappresentate:
- nell’eventuale ricorso entro il 2022 ad ulteriori settimane – 26 per la CIGO e 8 per FIS/fondi di solidarietà - in deroga ai limiti temporali posti in via generale dal legislatore, facoltà che per FIS e fondi di solidarietà riguarda però una ristretta platea di imprese con organico fino a 15 dipendenti e operanti in (pochi) determinati settori individuati dai codici ATECO nell’Allegato I del decreto(es. turismo, ristorazione, attività ricreative);
- limitatamente al periodo 22 marzo-31 maggio 2022, nell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale dovuta di norma da un datore di lavoro in caso di utilizzo degli ammortizzatori in favore di imprese operanti in determinati settori (codici ATECO indicati nell’Allegato A del decreto - es. mais, concimi e grano tenero; siderurgia; ceramica; legno; automotive).
Art. 12: ESTENSIONE DEL BONUS OCCUPAZIONALE già previsto per l’inserimento di nuovi giovani under 36 nel biennio 2021/2022 e già allargato dall’ultima legge di bilancio (art. 1, comma 119) alle assunzioni di lavoratori di qualsiasi età riconducibili a imprese con tavoli di crisi aziendale aperti presso il MISE, anche nel caso di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti dalle medesime imprese in crisi, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte sempre delle suddette imprese.
Inoltre, nel ricordare come il beneficio consiste in: uno sgravio contributivo al 100%, fino al limite di 6 mila €/anno - premi e contributi INAIL da pagare comunque – fruibile dai datori di lavoro per 3 anni, elevati a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e spettante anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato, evidenziamo come il legislatore abbia chiarito contestualmente la non cumulabilità di questa misura con il beneficio riconoscibile ad un datore di lavoro in caso di assunzione di un soggetto beneficiario di NASpI, come prevista dall’art. 2, comma 10-bis della legge n.92/2012.
Ulteriori dettagli possono essere reperiti negli Allegati I e A.
Infine, sottolineiamo come trattandosi di un Decreto-legge il provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche durante l’iter parlamentare di conversione.